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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento. Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 16474 del 27 Settembre 2012.